Descrizione
Il Comune al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione amministrativa valorizza le libere forme associative. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione del benessere della popolazione, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato nelle diverse forme, come previsto dalla legge quadro sul volontariato 11.08.1991, n. 206. Per le finalità di cui ai precedenti commi e comunque per servizi di interesse generale il Comune può consentire l’utilizzo da parte di terzi dei beni appartenenti al suo patrimonio secondo quanto previsto dal presente regolamento.