Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi

Protocollo 999 del 01-01-2022

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione

Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo, allo scopo di perseguire i fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. Per procedimento amministrativo si intende una sequenza di atti funzionalmente coordinati e preordinati all’emanazione di un provvedimento finale. Il procedimento amministrativo si compone delle seguenti fasi:
a. fase d’iniziativa, diretta a far emergere gli interessi pubblici e privati coinvolti e a predeterminare l’oggetto del provvedimento;
b. fase istruttoria, nella quale si acquisiscono tutti gli elementi necessari ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
c. fase decisoria, in cui viene determinato il contenuto del provvedimento finale e si provvede all’emanazione dello stesso;
d. fase integrativa dell’efficacia, che ricorre solo qualora la legge, non ritenendo sufficiente la perfezione del provvedimento, richieda il compimento di ulteriori atti (quali, ad esempio: la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio; la comunicazione ai destinatari dell’atto limitativo della loro sfera giuridica disciplinato all’art. 21-bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni).

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