L'AUTOCERTIFICAZIONE
La legge 04.01.1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione
amministrativa, ha introdotto la possibilità di avvalersi
di dichiarazioni sostitutive. Il D.P.R. 20.10.1998, n. 403,
in attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge "Bassanini",
che raccoglie e riordina le norme in materia di semplificazione
amministrativa, ed infine il recente D.P.R. 08.12.2000, n. 445
(Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), hanno
ridefinito ed esteso il campo di applicabilità delle
dichiarazioni sostitutive di certificati.
In base a tali provvedimenti, il cittadino può avvalersi
di apposite dichiarazioni sostitutive nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici
servizi. Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate
anche a soggetti privati che vi consentano (es. banche, assicurazioni),
i quali pertanto hanno la facoltà, non l'obbligo, di
accettarle.
L'assetto generale della disciplina comprende i seguenti punti:
ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI DOCUMENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
PROCEDENTE
In base alla legge 15/68, le Amministrazioni pubbliche hanno
l'obbligo di accertare d'ufficio o qualora sia necessario, buona
condotta, assenza di precedenti penali e carichi pendenti, nonché
il divieto di richiedere agli interessati l'esibizione di certificati
già in proprio possesso ovvero di documenti concernenti
fatti, stati e qualità che le stesse siano tenute a certificare.
Il D.P.R. 403/98 introduce un obbligo generalizzato - qualora
l'interessato non possa o non voglia avvalersi delle dichiarazioni
sostitutive - di acquisizione diretta di documenti comprovanti
circostanze risultanti da albi o registri pubblici, sulla base
di semplice indicazione, da parte dell'interessato stesso, dell'amministrazione
che è in possesso dei dati necessari. Con la legge 241/90
l'obbligo è stato esteso all'acquisizione d'ufficio anche
di documenti relativi a circostanze che altra pubblica amministrazione
debba certificare. Da ultimo, il recente D.P.R. 08.12.2000,
n. 445, che riunisce in un testo unico tutta la precedente normativa
sulla documentazione amministrativa, sancisce, a partire dal
7 marzo 2001, il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di
richiedere certificati nei casi in cui sia previsto il ricorso
all'autocertificazione, configurando in caso contrario una violazione
dei doveri d'ufficio. Tale T.U. prevede l'acquisizione della
certificazione anche per via telematica ed in particolare:
- Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori e esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate per fax, allegando fotocopia di un documento
di identità.
- Le domande inviate per via telematica sono validamente firmate
quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della firma elettronica.
VALORE PROBATORIO DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
I documenti di riconoscimento in corso di validità possono
essere presentati agli uffici pubblici al fine dell'autocertificazione,
in quanto i dati in essi contenuti (nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza, cittadinanza ecc...) hanno lo stesso
valore dei corrispondenti certificati (sempre che non abbiano
subito variazioni dopo la data di rilascio).
Dichiarazioni sostitutive
1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni o Autocertificazione
E possibile autocertificare:
data e luogo di nascita
residenza
cittadinanza
godimento dei diritti politici
stato libero, coniugato, vedovo
stato di famiglia
esistenza in vita
nascita figlio
decesso coniuge, ascendente o discendente
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
situazione reddituale o economica, anche ai fini della
concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero
del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato
stato di disoccupazione; qualità di pensionato
e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga
qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14.02.1964,
n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24.12.1986,
n. 958
non aver riportato condanne penali
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e non aver presentato domanda di concordato
qualità di vivenza a carico
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile.
E' prevista inoltre la possibilità di presentare certificazione
sostitutiva per:
i documenti da presentare agli uffici della motorizzazione
civile;
i documenti necessari per l'iscrizione alle scuole e
all'Università;
i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile
e dai registri demografici richiesti dai comuni (per i procedimenti
amministrativi di competenza degli stessi).
2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tutti gli stati, fatti e qualità personali che non siano
certificabili da parte di una pubblica amministrazione possono
essere comprovati dall'interessato a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può
riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti e di
cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la
possibilità di attestare la conformità all'originale
di una copia di un atto o di un documento rilasciato da una
Pubblica Amministrazione.
Non sono considerati sostituibili i certificati medici, sanitari,
veterninari, di origine, di conformità CE, di marchi
o brevetti.
Autenticazione della sottoscrizione
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni non è
prevista l'autentica della firma.
L'autentica con le modalità tradizionali rimane per le
dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano
la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.)
da parte di terze persone. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
in presenza dell'impiegato addetto o presentate per posta o
via telematica (fax, posta elettronica) unitamente a fotocopia
di un documento di identità del richiedente.
Imposta di bollo
L'art. 37 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che le dichiarazioni
sostitutive sono esenti da imposta di bollo.
L'autenticazione della sottoscrizione, qualora richiesta, sconta
l'imposta di bollo.
L'esenzione è prevista anche per i certificati trasmessi
d'ufficio da una pubblica amministrazione all'altra ovvero inviati
all'interno della Pubblica Amministrazione stessa.
Estensione ai cittadini stranieri
La facoltà di avvalersi di dichiarazioni sostitutive
è stata estesa anche ai cittadini extracomunitari.
L'art. 2 del D.P.R. 403/98 prevede che i cittadini extracomunitari
residenti in Italia possano utilizzare la dichiarazione sostitutiva,
ma al solo fine di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati.
Ai cittadini comunitari si applicano invece le stesse modalità
previste per i cittadini italiani.
Modalità di presentazione
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere
presentate con le seguenti modalità:
su carta semplice firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità non necessariamente davanti all'impiegato
addetto;
compilando moduli appositamente predisposti.
Sanzioni
Le dichiarazioni non veritiere, la falsità negli atti
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e comportano per il dichiarante la decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base di tali dichiarazioni.
MODULISTICA
| DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |
|
|
| DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE |
|
|
Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 10 giugno 1998, n. 191
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445
DOCUMENTI
PERSONALI
Carta
d'identità
E'
il documento che attesta l'identità della persona.
Il comune lo rilascia a tutti i cittadini maggiori di 15 anni
e residenti. Ha validità di 5 anni.
Costo:
€ 5,42
Documentazione
richiesta per ottenere o rinnovare la carta d'identità
valida per l'espatrio:
- Per il richiedente maggiorenne italiano o UE: 3 foto
tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il
capo scoperto e la carta d'identità precedente.
-
Per il richiedente cittadino straniero non UE: 3 foto tessera
a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto,
la carta d'identità precedente e il permesso di soggiorno
o carta di soggiorno in corso di validità.
-
Per i minorenni con almeno 15 anni di età: devono
presentarsi accompagnati da entrambi i genitori, con 3 foto
tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il
capo scoperto; se un genitore non può essere presente
dovrà presentare una dichiarazione di assenso all'espatrio
firmata con fotocopia del suo documento d'identità.
In
caso di furto o smarrimento della carta d'identità precedente
occorre portare copia della denuncia e altro documento d'identità.
La
carta d'identità può essere rinnovata a partire
da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità
previste per il rilascio.
Per
chi è residente in altro comune ma ha domicilio a
Pianezze, il rinnovo della carta d'identità può
avvenire con presentazione del documento scaduto e, solo per
ragioni di urgenza, previa autorizzazione del comune di residenza.
Chi
lo rilascia: l'ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore
16:00 alle ore 18:00.
N.B.
Non è necessario rinnovare la carta d'identità
in occasione di cambi di indirizzo e di residenza.
Certificato d'identità per minori di anni 15
E'
il documento che attesta l'identità dei minori di
anni 15.
Quando
serve: quando occorre attestare l'identità del minore
e per l'espatrio nei Paesi della Comunità Europea e dell'area
del Mediterraneo
Come
si ottiene: un genitore che deve presentarsi con il proprio
documento d'identità e una foto tessera del minore
Per
avere il nulla osta all'espatrio è necessaria la sottoscrizione
di una dichiarazione di assenso da parte di entrambi i genitori
e dell'apposizione del relativo visto da parte della Questura
competente.
Costo:
€ 0,26
Passaporto
E'
il documento che consente l'espatrio in tutti i paesi. E' rilasciato
dalla Questura di Vicenza e dal Commissariato di Bassano del
Grappa ed ha validità 10 anni.
Il Comune di Pianezze offre ai propri cittadini la predisposizione
e consegna della pratica, nonché il ritiro del passaporto
presso il Commissariato di Bassano.
Documentazione
richiesta:
-
2 foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e
con il capo scoperto;
- Versamento di € 44,66 (libretto con 32 pagine) o di €
45,62 (libretto con 48 pagine) da effettuarsi sul c/c postale
N. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dipartimento del Tesoro con causale "Importo per il rilascio
del passaporto elettronico";
- Marca di concessione governativa ad uso passaporto di €
40,29;
- 2 foto tessera per eventuale iscrizione di figli minori con
età compresa fra i 10 ed i 16 anni (salvo viaggi negli
Stati Uniti dove serve il passaporto individuale anche per i
minori)
Qualora
via sia la presenza di figli minori, anche se non iscritti nel
passaporto, occorre sempre la dichiarazione di assenso dell'altro
coniuge o convivente.
MATRIMONIO
E NASCITA
Per
sposarsi con rito civile
Per
poter celebrare un matrimonio civile gli sposi devono presentarsi
all'Ufficio di Stato Civile con i propri documenti d'identità
per prendere appuntamento per firmare la richiesta di pubblicazioni
che saranno affisse per 8 giorni consecutivi più 3 giorni
di deposito. Per le pubblicazioni non occorrono più i
testimoni.
Conclusa
la procedura di pubblicazione di matrimonio il Comune rilascia
il certificato di avvenuta pubblicazione, documento necessario
per fissare la data del matrimonio.
Per
matrimoni da celebrare a Pianezze il certificato viene conservato
dall'ufficio.
Per matrimoni da celebrare in altro Comune, gli sposi dovranno
ritirare il certificato e consegnarlo all'ufficio di stato civile
del Comune scelto per la celebrazione.
Alla
celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti
d'identità validi.
Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
Per
poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro
rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi
all'Ufficio di Stato Civile con i propri documenti d'identità
per, previo appuntamento, firmare la richiesta di pubblicazioni.
Devono presentare la richiesta di pubblicazioni civili rilasciata
dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose.
Conclusa
la procedura di pubblicazione di matrimonio il Comune rilascia
il certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare
al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Notizie utili sul matrimonio
Il
matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di
comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati
dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime della separazione dei
beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti
al notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario
esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Documenti per il matrimonio: casi particolari
Autorizzazione
del Tribunale civile per le donne vedove da meno di 300
giorni che intendono sposarsi prima di tale termine.
Copia
della sentenza di divorzio emessa dall'autorità straniera
per le donne italiane e straniere che hanno ottenuto il divorzio
all'estero, quando non siano trascorsi 300 giorni dalla data
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio,
è necessario avere l'autorizzazione del Tribunale Civile.
Autorizzazione
del Tribunale per i minorenni per chi ha compiuto 16 anni
ed intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Nullaosta
o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini
stranieri
Il nulla osta e il certificato di capacità matrimoniali
sono rilasciati dall'autorità diplomatica competente
del proprio paese.
Se il nulla osta presenta dati anagrafici incompleti, è
necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue
(o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
Denuncia di nascita
La
denuncia di nascita è obbligatoria, entro pochi giorni
dalla data del parto.
Se
i genitori del bambino sono coniugati la denuncia di
nascita deve essere presentata:
- da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti
dal Direttore Sanitario dell'istituto in cui è avvenuta
la nascita, entro 3 giorni dal parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di residenza della madre entro 10 giorni dalla data
del parto;
- da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di nascita, entro 10 giorni dalla data del parto.
Se
i genitori del bambino non sono sposati la denuncia di
nascita deve essere presentata:
- da entrambi i genitori, davanti dal Direttore Sanitario dell'istituto
in cui è avvenuta la nascita, entro 3 giorni dal parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di residenza della madre entro 10 giorni dalla data
del parto;
- da entrambi i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di nascita, entro 10 giorni dalla data del parto.
Per
la denuncia all'Ufficiale dello Stato Civile occorre presentarsi
con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
Riconoscimento
di un figlio naturale
Il
figlio nato da genitori coniugati è detto "legittimo":
la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente
da uno dei genitori.
Il
figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale":
è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore
(se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i
genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Il
riconoscimento può essere fatto:
- all'atto della denuncia di nascita da uno o entrambi i genitori;
- con dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
di qualsiasi Comune;
- con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori.
In tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.